Pubblica Amministrazione - responsabilità
Condannato il Comune a risarcire i danni subiti da un ciclista a causa di una caduta determinata dal dissesto del manto stradale.
Il Giudice di Pace di Lecce ha ribadito l'orientamento della Cassazione secondo il quale, in casi simili, è sufficiente per il danneggiato dimostrare di aver subito un danno dal bene pubblico. La responsabilità, afferma il giudicante, deve essere esclusa solo nell'ipotesi del caso fortuito e tale prova, ai sensi dell'art. 2051 codice civile, deve essere fornita dalla Pubblica Amministrazione.