Servitù - Esproprio

A seguito di avvenuta interclusione del fondo, a causa di un esproprio, il proprietario non può scegliere il destinatario dell'azione di costituzione di servitù in quanto non può rinunciare ad avanzare tale richiesta nei soli confronti dell'Ente espropriante. Sulla base di tale principio, enunciato dalla Cassazione con sentenza n. 25559 del 21.10.2009 e fatto proprio dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 2528/2012 (vedi allegato) è stata respinta la domanda del proprietario del fondo intercluso che aveva chiesto la costituzione della servitù a terzi e non a chi aveva dato luogo all'interclusione medesima.

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