Anatocismo - nullità

Continua in favore del correntista la giurisprudenza di merito nel ritenere la prassi anatocistica un mero uso negoziale e non normativo.

Da tale inquadramento deriva l'illegittimità della prassi bancaria di addebitare costi illegittimi sui conti correnti con apertuta di credito e l'obbligo per l'istituto bancario di restituire quanto indebitamente percepito durante l'intera durtata contrattuale.

Allegati:
Scarica questo file (trib.le 1774-13 anatocismo.pdf)Tribunale Lecce, 1774/2013[Anatocismo Tribunale Lecce]493 Kb