La Corte Costituzione, con sentenza n. 78 del 05.04.2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, del decreto - legge 29.12.2010, convertito dalla legge 26.02.2011 n. 10, in materia di decorrenza dei termini di prescrizione applicabile ai contratti di apertura di credito su conto corrente bancario.
La questione muove i passi dalla precedente sentenza della Cassazione a sezioni unite (n. 24418/2010) che aveva affermato la correttezza dell'allora consolidato orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il termine di prescrizione decorre, in materia di contratti di apertura di credito, dalla chiusura del conto corrente.
La decisione si poneva in netto contrasto dalla tesi minoritaria avallata dalle Banche che pretendevano che il termine di prescrizione iniziasse a decorrere, invece, dalla data della singola operazione bancaria.
La Corte Costituzionale, con la pronuncia citata ha dichiarato l'illegittimità di tale norma in quanto tale norma, facendo retroagire la disciplina sulla prescrizione, non rispetta i principi generali di uguaglianza e ragionevolezza previsti dall'art. 3 della Costituzione.
Ne consegue che chi instaura un giudizio nei confronti di una Banca per ottenere la restituzione degli oneri e spese illegittimamente addebitati (interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, interessi anatocistici, commissioni e spese non pattuite o parimenti illegittime, ecc.), può farlo sin dall'inizio del rapporto bancario in quanto la prescrizione decennale inizia a decorrere dalla data di chiusura del conto corrente.